26 maggio 2007
"Crimen sollicitationis": canoni 15-19
Vedi anche:
Appello contro il documentario della BBC
SPECIALE: Il documentario della BBC dice il falso: ecco le prove!
Il documentario della BBC dice il falso: lo studio di Massimo Introvigne
Sui crimini sessuali la Chiesa non ha mai taciuto
Si puo' parlare di pedofilia in tv?
Cari amici, ci ho messo un po' ma alla fine ho tradotto le parti "incriminate" dell'istruzione "Crimen sollicitationis", emanata nel 1962, a firma del cardinale Alfredo Ottaviani e approvata dal Beato Papa Giovanni XXIII.
Noterete che la ricostruzione fatta dalla BBC e' ASSOLUTAMENTE E COMPLETAMENTE FALSA!
Ha ragione Massimo Introvigne in tutto e per tutto. Fra parentesi alcune licenze letterarie della sottoscritta..
Raffaella
TITOLO PRIMO
LA PRIMA NOTIZIA DI REATO
15. Poiché il crimine di istigazione a cose turpi di solito viene discusso davanti a giudici periferici (diocesani), affinché non rimanga occultato (insabbiato) e impunito con danno quasi sempre inestimabile a carico delle anime, è stato necessario obbligare il penitente, veramente istigato una sola o più volte, a rivelare tale crimine attraverso una denuncia imposta da una legge positiva. Dunque:
16. A norma delle Costituzioni Apostoliche e precisamente della Costituzione “Il Sacramento della penitenza” di Benedetto XIV del 1° giugno 1741, il penitente deve denunciare il sacerdote colpevole del delitto di avere istigato a cose turpi durante la confessione entro un mese all’Ordinario del luogo oppure al Sant’Uffizio; e chi riceve la confessione, interrogata seriamente la sua coscienza, deve esortare il penitente ad adempiere a questo dovere (di denunciare il crimine).
(Can. 904).
17. Invero, a norma del canone 1935, qualsiasi fedele può sempre denunciare il delitto di istigazione, di cui abbia notizia certa, anzi l’obbligo di denuncia incombe ogniqualvolta qualcuno ad esso sia spinto dalla stessa legge naturale a causa di un rischio per la fede o la religione ovvero per un altro pericolo pubblico imminente.
18. In verità il fedele che consapevolmente omette di denunciare entro un mese colui, dal quale è stato istigato, contro la norma del canone 904 (sopraccitato), incorre nella scomunica latae sententiae (cioè automatica) non riservata ad alcuno (appunto perché automatica), non dovendo essere assolto se non dopo aver adempiuto al suo obbligo di denuncia o se non avrà promesso seriamente di adempierlo (Can. 2368, § 2).
19. L’obbligo di denuncia è personale e va adempiuto regolarmente dalla persona stessa che è stata istigata. Tuttavia se gravissime difficoltà impediscono che essa possa ottemperare al suo dovere di denuncia, allora, può adempiere il suo obbligo o per mezzo di una lettera o tramite un’altra persona di sua fiducia, esposti tutti i fatti all’Ordinario o del Sant’Uffizio o della Santa Penitenzieria (Istruzione del Sant’Uffizio, 20 febbraio 1867, n. 7).
Sfido chiunque a contestare questa traduzione!
Raffaella
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14 commenti:
Grazie Raffaella per questa tua sollecita traduzione. Bisognerebbe inviarla al direttore della Rai Cappon ed al grande scopritore di verità San Toro!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ancora grazie per il tuo contributo!!!!!!!!
Eugenia.
Mi riservo con più calma di esprimere qualche commento in merito ai contenuti tradotti
care,tutto il male non viene per nuocere davvero.tutto questo sforzo tuo, Raffaella, e anche di altri nella rete sta piano piano chiarendo le cose.Questa vicenda è una lezione anche per l'avvenire: non bisogna lasciar correre, bisogna ribattere. Non siamo tutti degli scimmioni che se la bevono.La difficoltà stava nel fatto che ad accuse che potevano far breccia sui luoghi comuni, occorreva cercare, cimentarsi in diritto canonico e addirittura su documenti in latino.E' stata questa la scorrettezza più grande.Fare leva sulla comprensibile ignoranza su questi temi.
Anche in altri blog ho notato che dopo il documento Introvigne è sorta una specie di afasia.A parte gli inguaribili.Tutto questo insegna anche dove può portare il degrado politico, la malafede.E anche CHI la diffonde.
Grazie.
Ciao carissime e grazie per il vostro prezioso sostegno!
Sono d'accordo con te, Mariateresa: non bisogna lasciar correre, e' necessario parlare chiaro, non temere di entrare in tematiche giuridiche tecniche.
Il diritto non e' un'astrazione: se spiegato bene, e' comprensibile a tutti.
C'e' sempre una ragione pratica che ispira la norma giuridica, compresa quella canonica.
Bisogna fare leva su questo. Mi auguro che il video, alla fine, sia l'occasione per parlare della Chiesa e di Gesu'.
Raffaella
Cara Raffaella, desidero esprimerti non solo tutta la mia ammirazione, ma anche il mio rispetto per la forza del tuo impegno al servizio del Santo Padre e della Chiesa più in generale.
Grazie per questa traduzione!
Sfido anch`io chiunque a affermare che questo testo aveva come scopo e effetto di insabbiare i casi all`epoca "di istigazione a cose turpi", fra il confessore e il(la) penitente e più tardi i casi di pedofilia avverati.
Questo testo, cosiccome i testi seguenti sono chiarissimi e mostrano all`evidenza che , l`intenzione della Chiesa non è mai stata quella di
nascondere questi crimini . È vero esattamente il contrario!
Che poi ci siano stati degli abusi, questo è altrettanto vero .
Una realtà dolorosa che Joseph Ratzinger, con il suo carattere fermo e equilibrato, ha sempre combattuto da cardinale e continua a combattere da Papa.
La verità sta imponendosi e mi domando da quale angolo Santoro attaccherà la sua emissione, visto che l`erba gli è stata tagliata sotto i piedi!
Ciao Luisa, grazie dei complimenti :-)
Stamattina, nella trasmissione "Sulla via di Damasco", Emanuela Falcetti ha detto che e' molto grata al Papa perche' la fa riflettere su argomenti a cui non aveva mai pensato. Il Papa ci "apre" la testa.
Erano anni che non aprivo un vocabolario di latino. Oggi ho riscoperto il mio amore per questa lingua e lo devo al Papa!!!
Sono io che lo ringrazio per i preziosi doni che riesce a farmi.
Ciao
Raffaella
Carissima Raffaella, ho letto tutto quello che hai celermente tradotto e pubblicato; ed infatti, anch'io posso dire che non credo ci possa essere nessuno di sposto ad affermare che attraverso questo primo documento del 62 e i successivi, si possa parlare di volontà di insabbiare certi crimini assolutamente no!!!!!!!!!!!
Ti devo confessare che anch'io ho rimesso mano alla lingua latina dopo moltissimo tempo grazie a Benedetto molte sono le cose che sono cambiate nella mia vita e molte ancora cambieranno grazie a lui ed alla sua persona che non smetterò mai di difendere e di considerare il punto fermo della mia esistenza. Sono contenta che anche la falcetti abbia dato il suo contributo ma, ancora più contenta, sono del fatto che pian piano la verità si sta affermando anche se ci sarà sempre chi per partito preso sosterrà il contrario vedi San Toro!!!!!!!!!!!!
Ti ringrazio ancora di tutto e sappi che avrai sempre tutta la mia mmirazione ed il mio contributo e sostegno
Grazie Eugenia
Grazie Euge :-)
Grazie infinite per il tuo contributo! Ben fatto! Anch'io ho letto il testo latino appena Introvigne l'ha reso disponibile. E' chiarissimo e non lascia spazio ad ambiguità. Oltretutto il latino della chiesa non è Tacito da tradurre quindi chiunque con un buon liceo alle spalle può agevolmente coglierne il senso. Questo tuttavia ci conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la malafede, l'ignoranza, la genericità, il cercare di rappezzare una tesi pre costituita da parte della BBC. D'altra parte nel mondo anglosassone c'è un sentimento anticattolico mai sopito. Se anche qui in Italia simile spazzatura attecchisce, siamo messi male. Ma non disperiamo, sono sempre di più coloro i quali illuminiati da papa Benedetto si sono incamminati sulla via della verità.
Forza, e grazie ancora per il tuo contrinbuto per la diffusione del messaggio del Santo Padre.
Grazie a tutti per i complimenti :-))
E' assolutamente vero: il latino della Chiesa e in genere quello giuridico e' piuttosto lineare. Se mi fossi trovata di fronte a Tacito o Seneca, probabilmente, sarei ancora china sul testo :-)
Ciao
Raffaella
Vorrei rispondere al post di anonimo hai ragione il testo con una buona preparazione di latino alle spalle si può tradurre ed il suo contenuto è incontrovertibile. Sono pienamente d'accordo con te che la BBC diffonde un sentimento contro la chiesa di Roma ma, proprio per questo chi rappresenta i vertici di un'azienda pubblica come la Rai per di più televisione di stato, doveva impedire l'acquisto di una simile porcheria!!!!!!!! devo dedurre che l'ingnoranza dei vertici Rai è smisurata tanto quanto se non di più di coloro che lavorando alla BBC montano queste ignominie.
Mi auguro che tanta gente cominci a ragionare con la propria testa documentandosi seriamente su un proble altrettanto serio e spero con tutto il cuore che il magistero di Benedetto XVI oltre a scuotere i cuori e le coscenze, apra i cervelli!!!!!!!!!!!!!!
Sempre con Benedetto XVI - Eugenia
peccato che al n°13 e poi di nuovo al n°23 sia comminata la scomunica ai testimoni che rivelassero il contenuto della loro testimonianza... cosa che, mi pare, cozzi contro l'eventuale intenzione del testimone di denunciare lo stesso reato (qualora abbia rilevanza penale) all'autorità giudiziaria.
E' certamente vero che il documento si occupa essenzialmente di atti sessuali tra confessore e penitente, che di rilevanza penale normalmente non ne hanno, ma questa disposizione apre un pericolosa possibilità di indurre un testimone a non denunciare un eventuale reato. Il problema sollevato dal documentario, in questo senso, non è accademico.
Questa e' grossa, caro Giuliano! E' chiaro che il reo, il denunciante ed i testimoni sono tenuti al segreto. Anche nel processo penale ordinario vige il segreto istruttorio. Ma, se leggi bene, caro Giuliano, e' prevista la sospensione a divinis per chi non rispetta il segreto. Nessun laico puo' incorrere in questa pena perche' il laico non dice Messa e non amministra i Sacramenti...
In altre parole solo un sacerdote puo' incorrere nella sospensione a divinis.
Se il fatto costituisce reato, la vittima e' liberissima di rivolgersi all'autorita' giudiziaria.
Sia detto per inciso: in ogni caso qui si tratta di norme canoniche! Il diritto secolare non c'entra nulla...
Ciao
Raffaella
Sono d'accordo con la traduzione, ma vi sono sfuggiti due particolari.
1)
Il primo è che tale "denuncia" che sono esortati a esporre coloro informati sui fatti, non è agli organi di stato competenti (magistratura o forze dell'ordine in generale) ma è "in confessionale o alla sacra congregazione del santo uffizio.
2) cosa farà quindi la curia una volta informata tramite tale denuncia? Andrà dalla magistratura finalmente, allo scopo di veder assicurata alla giustizia i preti che abusano dei nostri figli?
I quali preti, badate bene, sono criminali, e devono rispondere alle leggi dello stato, nel nostro caso italiano.
Cosa farà la curia, dicevo?
ciò che verrà fatto si legge nell'articolo 11-
Nel trattare queste cause la cosa che deve essere maggiormente curata e rispettata è che esse (le cause) devono avere corso segretissimo e che siano sotto il vincolo del silenzio perpetuo una volta che si siano chiuse e mandate in esecuzione (Instr. Sancti Officii, 20(perpetuo silentio premantur). Tutti coloro che entrino a far parte a vario titolo del tribunale giudicante o che vengano a
conoscenza dei fatti per la propria posizione devono osservare il
rispetto più assoluto del segreto -che dev’essere considerato come
segreto del Santo Uffizio- su tutti i fatti e le persone, pena la
scomunica ‘lata sententiae’ ‘ipso facto’ e senza nessuna menzione
sulla motivazione della scomunica che spetta al Supremo Pontefice,
e sono obbligati a mantenere l’inviolabilità del segreto senza
eccezione nemmeno per la Sacrae Poenitentiariae.
Quindi l'iter è questo.
La vittima o gli informati dei fatti, denunciano alla chiesa il crimine.
la chiesa in seguito li giudica e non ne farà mai menzione, pena la scomunica, a nessuno nè prima nè durante nè dopo, ovvero mai.
Andrea Carbini
Spero che sia l'ultima volta, ma giova ripetere ancora una volta alcuni punti essenziali.
1) Il "Crimen sollicitationis" non si riferisce ai reati di pedofilia ma ai peccati di chi istiga, in confessionale, un/una penitente a cose turpi.
Ergo: nel 1962 non si parlava assolutamente di reati di pedofilia.
2) Il diritto canonico e il diritto statuale OPERANO SU PIANI DIVERSI. Una cosa e' il diritto canonico che si occupa, fra l'altro, della condotta dei preti. Altra cosa e' il diritto penale che e' generale e astratto e vale per tutti i cittadini.
3) Se viene commesso un reato nulla vieta alla vittima di denunciare il fatto sia alla magistratura sia al Vescovo. I procedimenti, canonico e penale, subiranno iter distinti perche' distinti sono gli ordinamenti della Chiesa e dello Stato.
4) Le sentenze di diritto canonico sono, per loro natura, PUBBLICHE. Quando un sacerdote e' sospeso a divinis tutto il mondo viene a saperlo, specie se la sentenza e' pubblicata dalla sala stampa della Santa Sede (vedi condanna di Padre Maciel).
5) Il segreto di cui parla il "crimen" e' processuale e riguarda le persone coinvolte nel procedimento durante il procedimento stesso, al termine del quale ciascuno puo' fare le dichiarazioni che vuole, financo ai giornali (vedi vittime di Don Dessi' che ringraziano pubblicamente il Vaticano).
6) L'istruzione "crimen sollicitationis" e' superata dai documenti successivi del 1983 e del 2001.
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